SUPERBONUS 110% art 119 www.enricorovere.it

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1. SISMABONUS

1.1. comma 4

1.1.1. testo

1.1.2. ATTENZIONE CHE SISMABONUS FA SEMPRE PARTE DEL BONUSCASA ANCHE PER MASSIMALE !!

1.1.2.1. 4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

1.2. comma 4-bis

1.2.1. testo

1.2.1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1 bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

2. ECOBONUS

2.1. INTERVENTI MADRE - TRAINANTI

2.1.1. comma 1

2.1.1.1. 110% per le spese da 1/07/2020 al 31/12/2021 in 5 quote annuali

2.1.1.1.1. letter a)

2.1.1.1.2. lettera b)

2.1.1.1.3. lettera c)

2.1.1.1.4. sintesi massimali

2.1.1.2. testo

2.1.1.2.1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dal-la legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

2.2. INTERVENTI FIGLIO - TRAINATI

2.2.1. comma 2

2.2.1.1. TUTTI GLI INTERVENTI ECOBONUS SE ABBINATI AD UN INTERVENTO MADRE SALGONO AL 110% E CONCORRONO AL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DELLE CLASSI ECC

2.2.1.1.1. 110% SE CON INT MADRE a-b-c

2.2.1.1.2. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

2.2.1.1.3. Attenzione - solo l aliquota sale al 110 ? o anche gli anni di detrazione????

2.2.1.1.4. interventi singoli insieme a quelli condominiali - vedremo se e come si potrà fare

2.2.1.1.5. massimali? stesso intervento = stesso comma ecobonus? quindi cappotto + infissi?

2.2.1.1.6. testo

2.3. note

2.3.1. un trainante non può a scelta essere fatto come trainato - ing ENEA

2.3.1.1. Il DL ha diviso gli interventi in "trainanti" e "trainati", secondo la terminologia con cui ormai tutti li conosciamo. Un intervento trainante però può essere anche effettuato come trainato ... ad esempio il cappotto. Se io installo caldaia ibrida o pdc come intervento trainante, il cappotto posso farlo come trainato. Che cambia, direte voi ? Cambia .. cambia ... il cappotto trainante è al 110 in 5 anni; il cappotto trainato è al 110 in 10 anni ... e soprattutto, il trainante deve sottostare al requisito CAM, il trainato no.

3. comma 3

3.1. decreti con limiti di legge e richiesta 2 classi ape ecc

3.1.1. APE sotto forma di asseverazione - convenzionale ecc ecc

3.1.2. se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta

3.1.2.1. se sono in A3 possa andare solo in A4

3.1.3. testo

3.1.3.1. 3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3.1.4. attenzione al discorso di come funziona un APE e la classificazione - rinnovabili e non rinnovabili - la classe non valorizza l'involucro

3.1.4.1. es biomassa con involucro brutto

3.1.4.2. es cappotto che magari non fa passare 2 classi ma fa risparmiare molto

3.2. demolizione e ricostruzione dpr 380

3.2.1. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3.2.1.1. interpello 138/2020 ADE

3.2.1.2. ma attenzione a DL semplificazioni

3.2.1.3. MODIFICHE URBANISTICHE DECRETO SEMPLIFICAZIONI - DEMOLIZ RICOSTRUZ

3.2.1.4. E CON AMPLIAMENTI SI CONTINUA COME PRIMA NO 344 E COME FACCIO APE PRE CON APE POST?

3.3. anche con fv e batteria

4. comma 3-bis

4.1. estensione temporale per IACP

4.2. testo

4.2.1. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

5. BONUSCASA

5.1. comma 5

5.1.1. FV

5.1.1.1. IN ABBINAMENTO AD INTERVENTO MADRE

5.1.1.1.1. SPESA MASSIMA 48000 EURO CON LIMITE DI EURO 2400 PER OGNI kW

5.1.2. testo

5.1.2.1. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

5.1.3. Superbonus e fotovoltaico: quali sono i limiti di spesa e come funziona il massimale

5.2. comma 6

5.2.1. Batterie accumulo per FV

5.2.1.1. CONTESTUALMENTE O SUCCESIVA A FV INSTALLATO COME DA COMMA 5

5.2.1.1.1. SPESA MASSIMA EURO 1000 PER OGNI kWh DI CAPACITA' DI ACCUMULO

5.2.2. testo

5.2.2.1. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

6. comma 7

6.1. fv e batterie non cumulabilità

6.2. cambiamenti su ssp ecc

6.3. testo

6.3.1. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

7. comma 8

7.1. colonnine elettriche

7.1.1. NESSUN LIMITE DI SPESA PREVISTO - 110% - cinque quote annnualii

7.2. testo

7.2.1. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

8. comma 9

8.1. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati

8.1.1. a) dai condomìni

8.1.2. b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità im-mobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

8.1.2.1. Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa per lavori eseguiti sulle parti comuni, per la messa in sicurezza sismica, per l’installazione di colonnine di ricarica e di pannelli fotovoltaici. Nel caso di interventi di miglioramento energetico (commi 1-2-3 del Decreto) eseguiti da persone fisiche su singole unità immobiliari, è possibile ottenere la detrazione per un massimo di due unità immobiliari per richiedente.

8.1.3. c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della le-gislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprie-tà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

8.1.4. d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stes-se posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

8.1.5. d-bis) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislati-vo 4 dicembre 1997, n. 460; dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266; dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

8.1.6. e) le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 riconosciuti i lavori di cui all’art 119 finalizzati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.

8.2. testo

8.2.1. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: a) dai condomìni; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di « in house providing », per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266; e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; e) le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999 riconosciuti i lavori di cui all’art 119 finalizzati ai soli immobili adibiti a spogliatoi.

9. comma 10

9.1. NUMERO MASSIMO DI DI UNITA' IMMOBILIARI .....

9.2. testo

9.2.1. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

10. comma 11

10.1. visto di conformità dal commercialista

10.1.1. dovrebbe essere la regolarità contributiva

10.1.2. si tratta di un visto di conformità figura fiscale che rilasciamo talvolta e che in sostanza ci fa assumere la responsabilità del controllo della documentazione a supporto della dichiarazione

10.2. testo

10.2.1. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

11. comma 12

11.1. comunicazione con ade solo telematica

11.1.1. entro 30 giorni le modalità

11.2. testo

11.2.1. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. comma 13

12.1. per cessione e sconto di cui art 121

12.2. I TECNICI ASSEVERANO

12.2.1. ECOBONUS

12.2.1.1. rispetto limito

12.2.1.2. congruità spese

12.2.1.3. asseverazione inviata solo telematicamente all ENEA

12.2.1.3.1. decreto entro 30 giorni per quetso

12.2.2. SISMABONUS

12.2.2.1. asservazione sismica eccc

12.3. testo

12.3.1. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121: a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative; b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13. comma 13-bis

13.1. Asseverazioni e stato di avanzamento lavori

13.2. testo

13.2.1. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. comma 14

14.1. SANZIONI E POLIZZA con massimale adeguato ecc

14.2. testo

14.2.1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. comma 15

15.1. detraibilità spese asseverazioni ecc

15.2. testo

15.2.1. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

16. comma 15-bis

16.1. esclusione A1 A8 e A9

16.2. testo

16.2.1. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

17. comma 16

17.1. modifiche 63 convertito 90

17.2. ATTENZIONE PER IMPIANTI CENTRALIZATI % DI DETRAZ CONDENSAZ SENZA REGOLAZIONE EVOLUTA ED INFISSI - CONTRADDIZIONE CON LE MODIFICHE DELLA FINANZIANRIA APPENA FATTA

17.3. testo

17.3.1. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3 del presente articolo, all’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione ».

18. comma 16-bis

18.1. COMUNITA' ENERGETICHE

18.2. testo

18.2.1. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile da parte di soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

19. comma 16-ter

19.1. comunità energetiche e 110

19.2. testo

19.2.1. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

20. comma 16-quater

20.1. COPERTURE

20.2. testo

20.2.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.936,4 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026, in 38,2 milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265. Conseguentemente, all'articolo 265 apportare le seguenti modificazioni: al comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l’anno 2020 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 con le seguenti: di 799,3 milioni di euro per l’anno 2020, di 69,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022; al comma 7, lettera a), sostituire le parole: quanto a 364,22 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l’anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l’anno 2023 con le seguenti: quanto a 364,92 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.025 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.145,40 milioni di euro per l’anno 2022, a 279,93 milioni di euro per l’anno 2023 e le parole: che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l’anno 2021 con le seguenti: che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.450,37 milioni di euro per l’anno 2021.

21. LEGGE 17 LUGLIO 2020 N 77 - CONVERSIONE IL LEGGE DEL DECRETO LEGGE 19 MAGGIO N 34

21.1. MODIFICHE IN FASE DI CONVERSIONE

21.1.1. Tipologie di interventi

21.1.1.1. Estensione degli interventi di isolamento alle strutture inclinate

21.1.1.2. Estensione degli interventi (isolamento strutture, sostituzione impianti in edifici unifamiliari) alle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari,le quali abbiano funzionalità indipendente ed accesso autonomo dall'esterno (es. villette a schiera)

21.1.1.3. Estensione degli interventi sugli impianti all'installazione di collettori solari ed all'allacciamento al teleriscaldamento (per quest'ultimo limitatamente ai casi precisati)

21.1.1.4. Estensione degli interventi sugli impianti,in caso di edifici unifamiliari ed unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari le quali abbiano funzionalità indipendente ed ingresso autonomo dall'esterno,all'installazione di caldaie a biomassa (limitatamente ai casi precisati)

21.1.1.5. Possibilità di elevare gli interventi Ecobonus al 110%, in determinate condizioni (edifici storici vincolati, divieto di realizzazione degli interventi trainanti da parte di regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali), anche indipendentemente dall'effettuazione di interventi trainanti

21.1.1.6. Estensione dell'ambito di riconoscim ento dei benefici,in caso di interventi trainanti di tipo energetico ed eventuali interventi Ecobonus eseguiti congiuntamente, con i medesimi limiti ed alle medesime condizioni,alle opere di demolizione e ricostruzione

21.1.1.7. Estensione dell'agevolazione agli interventi di monitoraggio strutturale, se abbinati all'intervento trainante di tipo sismico

21.1.1.8. Aggiunta della precisazione secondo cui il salto di due classi energetiche deve essere riferito, secondo il caso, all'edificio o alle unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari,le quali abbiano funzionalità indipendente ed accesso auitonomo dall'esterno

21.1.2. Beneficiari ed ambito di applicazione

21.1.2.1. Estensione,per gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), della data limite di sostenimento delle spese al 30.06.22

21.1.2.2. Estensione dei beneficiari dell'incentivo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale ed alle società/associazioni sportive dilettantistiche

21.1.2.3. Estensione dell'incentivo alle seconde case (rimuovendo la precisazione secondo cui venivano esclusi dal beneficio gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale)

21.1.2.4. Aggiunta della precisazione secondo cui le persone fisiche possono beneficiare dell'incentivo per gli interventi effettuati su un numero massimo di due unità immobiliari oltreché su parti comuni di edifici

21.1.2.5. Esclusione dal beneficio delle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) ed A9 (castelli)

21.1.3. Massimali ed asseverazione

21.1.3.1. Riduzione dei massimali dispesa (isolamento strutture,sostituzione impianti), differenziandoli in base alla tipologia di edificio ed al numero di unità immobiliari

21.1.3.2. Introduzione di maggiori specificazioni in merito alla relazione di asseverazione redatta dal tecnico abilitato (es. scadenze temporali, prezzari)

21.2. ENTRO 18 AGOSTO IN TEORIA

21.2.1. data non perentoria come i giorni per la conversione del DL

21.2.2. MISE - Decreto Attuativo

21.2.3. Decreto massimali ( come da 63 convertito da legge 90)

21.2.3.1. girano bozze

21.2.3.2. una sorta di testo unico per la parte ecobonus - bonusfacciate e 110% ( no conuscasa ecc)

21.2.3.3. massimali di spesa e/o valutazione con prezzari ecc

21.2.3.4. APE

21.2.4. Provvedimento Agenzia delle Entrate