1. OGGETTO DELL'IMPRESA
1.1. Imprenditore agricolo (art.2135)
1.1.1. Nel c.c. la qualifica di imprenditore agricolo (e di piccolo imprenditore) ha rilievo negativo, in quanto serve a delimitare l'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale.
1.1.1.1. Gli imprenditori agricoli sono sottoposti alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale e sono tenuti ad effettuare l'iscrizione nel registro delle imprese.
1.1.1.2. Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dall'assoggettamento alle procedure concorsuali dell'imprenditore commerciale
1.2. Imprenditore commerciale (art. 2195)
1.2.1. All'imprenditore commerciale si applica "lo statuto dell'imprenditore commerciale" e, taluni istituti trovano applicazione anche per le società.
1.2.1.1. - Obbligo di iscrizione nel registro delle imprese (con funzione di pubblicità legale) - Obbligo della tenuta delle scritture contabili - Assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali
1.3. Imprese civili
1.3.1. Sono imprese non menzionate espressamente dal legislatore e individuabili in base al criterio meramente negativo, alle quali si applica la sola disciplina generale dell'imprenditore e non a quella dell'imprenditore commerciale.
2. DIMENSIONE DELL'IMPRESA
2.1. Piccolo imprenditore (art. 2083)
2.1.1. Secondo parte della dottrina la semplice organizzazione del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e pertanto, in assenza di lavoro e capitali altrui, deve negarsi l'esistenza di impresa.
2.1.1.1. Secondo l'altra parte della dottrina, facendo leva sulla nozione codicistica di piccolo imprenditore ("sono piccoli imprenditori coloro che svolgono attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia" - art 2083), è da considerarsi imprenditore anche chi si limita ad organizzare il proprio lavoro, senza impiegare né lavoro altrui né capitali. Questa teoria è contestabile in quanto: - Il requisito dell'organizzazione è richiesto per l'imprenditore o per il piccolo imprenditore, ma non per il lavoratore autonomo - Per organizzazione del lavoro dei familiari è intendere pur sempre organizzazione del lavoro altrui.
2.2. Imprenditore medio-grande
3. NATURA DEL SOGGETTO CHE ESERCITA L'IMPRESA
3.1. Impresa individuale
3.2. Società
3.3. Impresa pubblica
4. REQUISITI SUI CUI SI DISCUTE PER DEFINIRE UN'ATTIVITA' DI IMPRESA:
4.1. LUCRO SOGGETTIVO
4.1.1. Quando lo scopo di lucro viene inteso in senso soggettivo e quindi come movente psicologico dell'imprenditore, esso non può ritenersi requisito essenziale per l'attività d'impresa perché l'applicazione della disciplina dell'impresa, volta a tutelare i terzi, deve fondarsi su dati esteriori ed oggettivi.
4.2. LUCRO OGGETTIVO
4.2.1. Quando lo scopo di lucro viene inteso in senso oggettivo quindi si ritiene che l'attività venga svolta secondo modalità oggettive astrattamente lucrative, esso può essere ritenuto un requisito essenziale per l'attività d'impresa
4.2.1.1. Risulta irrilevante la circostanza che venga conseguito un profitto, ovvero un'eccedenza dei ricavi sui costi e che l'imprenditore devolva integralmente a fini altruistici il profitto conseguito
4.3. DESTINAZIONE AL MERCATO DEI BENI O SERVIZI PRODOTTI
4.3.1. L'attività dell'impresa per conto proprio e quindi dell'imprenditore che produce beni o servizi per uso o consumo personale non è attività economica produttiva.
4.4. LICEITA' DELL'ATTIVITA' SVOLTA
4.4.1. La qualità di imprenditore viene riconosciuta quando l'attività svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume solo in due casi:
4.4.1.1. IMPRESA ILLEGALE
4.4.1.1.1. Se l'illiceità è determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l'esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa (es. banca di fatto, commercio senza licenza), tale tipologia di illecito non impedisce l'acquisto della qualità di imprenditore commerciale con pienezza di effetti, ferma restando l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
4.4.1.2. IMPRESA IMMORALE
4.4.1.2.1. Anche quando l'oggetto stesso dell'attività sia illecito (es. contrabbando, fabbricazione di droga), si perviene alla conclusione che è da considersi a tutti gli effetti imprenditore commerciale come tutti gli altri anche chi esercita attività commerciale illecita: in quanto tale, potrà fallire. Chiaramente, non potrà avanzare le pretese del titolare di un'azienda o agire in concorrenza sleale contro altri imprenditori-
4.4.2. La qualità di imprenditore non viene riconosciuta per quei casi in cui venga esclusa in via di principio dal legislatore.
4.4.2.1. PROFESSIONI INTELLETTUALI
4.4.2.1.1. I liberi professionisti (avvocati, ingegneri, notai, ecc..) non sono considerati imprenditori in quanto, come statuisce l'articolo 2238, 1° comma, " le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma d'impresa". Pertanto, i liberi professionisti diventano imprenditori se la professione intellettuale è esplicata nell'ambito di un'altra attività qualificabile come impresa.
5. REQUISITI ESSENZIALI DELL'ATTIVITA' D'IMPRESA RICONOSCIUTI DAL CODICE CIVILE
5.1. ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE
5.1.1. Non è concepibile attività d'impresa senza programmazione e coordinamento degli atti in cui si sviluppa
5.1.1.1. Affinchè un'attività produttiva possa definirsi organizzata in forma di impresa è essenziale/sufficiente che:
5.1.1.1.1. L'imprenditore operi utilizzando il solo fattore capitale e il proprio lavoro, senza dover dar vita necessariamente ad alcuna organizzazione intermediatrice del lavoro
5.1.1.1.2. L'imprenditore eserciti professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 2082), senza che questa si concretizzi nella creazione di un apparato strumentare fisicamente percepibile (locali, macchinari, mobili, ecc...)
5.2. CRITERIO DELL'ECONOMICITA'
5.2.1. L'attività d'impresa deve soddisfare il criterio dell'economicità, secondo il quale, un'attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati. Quindi non è solo il fine produttivo a cui è indirizzata l'attività produttiva a definirla "economica", ma anche il metodo con cui essa è svolta.
5.3. PROFESSIONALITA' DELL'ATTIVITA' SVOLTA
5.3.1. L'attività d'impresa per essere professionale deve essere svolta abitualmente e non in modo occasionale. Questo non implica che debba essere necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni, infatti, per le attività cicliche o stagionali (es. alberghi, stabilimenti balneari, rifugi alpini) è sufficiente il costante ripetersi di atte di impresa secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività.
5.3.2. Il compimento di un singolo affare può costituire impresa quando, per la sua rilevanza economica, implichi il compimento di molteplici e complesse operazioni e l'utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici.