Detrazione 50% (ex. 36%): elenco interventi di ristrutturazione edilizia ammessi http://www.mygr...

Detrazione 50% ex 36%, elenco degli interventi di ristrutturazione ammessi e approfondimenti

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Detrazione 50% (ex. 36%): elenco interventi di ristrutturazione edilizia ammessi http://www.mygreenbuildings.org A cura di Ing. Andrea Ursini Casalena Autore di ReGreeN, Foglio Excel per la riqualificazione energetica degli edifici http://regreen.mygreenbuildings.org da Mind Map: Detrazione 50% (ex. 36%):  elenco interventi di ristrutturazione edilizia ammessi http://www.mygreenbuildings.org  A cura di Ing. Andrea Ursini Casalena  Autore di ReGreeN, Foglio Excel per la riqualificazione energetica degli edifici http://regreen.mygreenbuildings.org

1. Procedura per la richiesta, Adempimenti, News e Approfondimenti

1.1. 50%. Ristrutturazioni e detrazioni fiscali. La Guida dell’Agenzia

1.2. Detrazione 50% e 55%, gli interventi e le ultime novità

1.3. Detrazioni Fiscali 50%, 55% e 36% per Riqualificazione Energetica e Ristrutturazione degli Edifici: Mappa aggiornata

1.4. Edilportale: Il bonus fiscale per i lavori edili passa dal 36% al 50%

1.5. Detrazione del 50%. Come funziona e come fare domanda

1.6. La procedura per la detrazione del 36, 50 e 55%

1.7. Detrazioni fiscali 50% (ex 36%) per manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo

1.7.1. - Interventi ammessi - Requisiti e tetto di spesa - Beneficiari - Quote della detrazione - Cumulabilità e compatibilità - Procedure

1.8. Adempimenti per il riconoscimento della detrazione d'imposta 50% (ex 36%) per le ristrutturazioni edilizie

1.8.1. - Non è più richiesta la comunicazione di inizio lavori - La documentazione da conservare - I dati da indicare nella dichiarazione dei redditi - Da quando decorre la soppressione dell'obbligo della comunicazione di inizio lavori - La ritenuta d'acconto del 4% - Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale - IVA e fatturazioni - Pagamento mediante bonifico

1.9. Ristrutturazione, detrazione dal 36% al 50% anche per lavori in corso

1.10. Detrazione 50%: ecco la guida su come richiederla

1.11. Ristrutturazioni e risparmio energetico, il punto della situazione sui nuovi bonus

1.12. Approvato definitivamente dal Senato il bonus del 55%: è valido fino al 30 giugno 2013

2. 1. Interventi di manutenzione ordinaria

2.1. Gli interventi edilizi,effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile (NOTA 1), che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 3, comma 1, lettera a) del d.P.R. 380/2001)

2.1.1. NOTA 1. L’art. 1117 del codice civile così recita: Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

2.1.1.1. 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune

2.1.1.2. 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune

2.1.1.3. 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini

2.1.2. Articolo 3 DPR 380/2011

3. 2. Interventi di manutenzione straordinaria

3.1. Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile (NOTA 1) (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 380/2001)

3.1.1. NOTA 1. L’art. 1117 del codice civile così recita: Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

3.1.1.1. 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune

3.1.1.2. 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune

3.1.1.3. 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini

3.1.2. Articolo 3 DPR 380/2011

3.2. Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 380/2001)

4. Fonte: Agenzia delle Entrate

5. 3. Interventi di restauro e di risanamento conservativo

5.1. Gli interventi edilizi, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile (NOTA 1), rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 380/2001)

5.1.1. NOTA 1. L’art. 1117 del codice civile così recita: Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

5.1.1.1. 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune

5.1.1.2. 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune

5.1.1.3. 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini

5.1.2. Articolo 3 DPR 380/2011

5.2. Gli interventi edilizi, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 380/2001)

5.3. Restauro conservativo e tutela ambientale. Repertorio di realizzazioni e sperimentazioni

6. 4. Interventi di ristrutturazione edilizia

6.1. Riqualificazione Energetica e Retrofitting negli Edifici – Linee Guida INTEREB

6.2. Gli interventi, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile (NOTA 1), rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 380/2001)

6.2.1. NOTA 1. L’art. 1117 del codice civile così recita: Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

6.2.1.1. 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune

6.2.1.2. 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune

6.2.1.3. 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini

6.2.2. Articolo 3 DPR 380/2011

6.3. Gli interventi, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica (art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 380/2001)

7. 5. Necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi

7.1. Tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di una struttura danneggiata da un evento calamitoso (terremoto, alluvioni, frane, smottamenti, ecc.). Possono essere detraibili anche lavori che non rientrano nelle categorie sopra riportate (nn. 1-7), purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 917/1986.

8. 6. Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune

9. 7. Abbattimento delle barriere architettoniche

9.1. Interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (NOTA 2)

9.1.1. NOTA 2. L’art. 3, comma 3 della l. 104/1992 definisce situazioni di gravità:

9.1.1.1. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici

9.1.2. Progettare i luoghi senza barriere. Manuale con schede tecniche di soluzioni inclusive

10. 8. Interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi

10.1. Rientrano in questa tipologia di interventi, ad esempio, l’installazione o la sostituzione di porte blindate d’ingresso, l’installazione di sistemi di allarme anti intrusione, il cambio di un citofono con un videocitofono, l’installazione di una cassaforte a muro, l’installazione di saracinesche, cancellate e grate antisfondamento, ecc.

11. 9. Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici

12. 10. Interventi relativi al contenimento dell'inquinamento acustico

12.1. L'inquinamento acustico. Regole e procedure per la gestione del rumore. Con CD-ROM

13. 11. Interventi per il risparmio energetico degli edifici

13.1. Fanno parte di questa categoria di lavori detraibili quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Queste opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (si attende una circolare dall’Agenzia delle Entrate che specifichi cosa si intende con idonea documentazione)

13.1.1. Decreto Rinnovabili 2012 - D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28

13.1.2. Riqualificazione energetica degli edifici

14. 12. Adeguamento sismico degli edifici

14.1. Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali interventi devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari

14.1.1. La messa in sicurezza e l'adeguamento sismico degli edifici esistenti

15. 13. Interventi di bonifica del cemento amianto

15.1. Bonifica Amianto e Pannelli Fotovoltaici: Come Investire sullo Smaltimento Eternit

15.2. Il rischio da amianto. Tecniche di bonifica e norme

16. 14. Esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici

16.1. Rientrano in questa categoria di lavori molteplici interventi che vanno dalla sostituzione di prese elettriche difettose alla installazione di dispositivi di allarme e/o blocco contro le fughe di gas; dall’installazione del salvavita per l’impianto elettrico a quella di sistemi contro le cadute (p. es. corrimano, balaustre, ecc.)

17. Nuova Mappa Detrazioni 50% aggiornata al DL 63/2013